Giugno 29, 2019

Più competenze trasversali nelle università

 

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa di: MARTINA CARDONE, NICOLA FARINA, ARGIA GALLIANO,  AGNESE GATTI, FRANCESCA GIULIANO

 

Istituzione, in forma obbligatoria, di attività curricolari nelle università italiane al fine di sviluppare le competenze trasversali per una maggiore integrazione nel mondo del lavoro.

 

La presente proposta di legge mira ad istituire, in forma obbligatoria, delle attività curricolari nelle università italiane, al fine di implementare e migliorare lo sviluppo delle cosiddette soft skills per una maggiore integrazione nel mondo del lavoro.

Questa esigenza nasce dall’intenzione di colmare il divario che intercorre tra l’università e il mondo del lavoro. Prima di analizzare le ragioni di fondo da cui è mossa tale esigenza, basti pensare che negli ultimi due decenni, il processo di globalizzazione e l’emergere dell’economia della conoscenza hanno dato origine a nuove sfide di tipo economico, sociale, politico e culturale. In questo scenario, conoscenze, competenze e abilità specifiche, racchiuse nella definizione di “capitale umano”, giocano un ruolo sempre più importante nei processi di sviluppo. Invero, elevati tassi di istruzione sono essenziali sia per incrementare il processo produttivo e adattarvi le nuove tecnologie, sia per il contributo che essi apportano allo sviluppo della società civile ed al benessere sociale. Per questa duplice funzione, l’investimento in capitale umano, attraverso la produzione, l’accumulazione, l’applicazione della conoscenza, deve essere messo al centro delle strategie di sviluppo nazionale. Dunque, se è vero che questo è un fattore centrale nei processi di sviluppo, è altrettanto vero che l’istruzione e le sue istituzioni post secondarie diventano il luogo – e la linfa – dello sviluppo stesso, in ragione del ruolo fondamentale che svolgono in relazione alla trasformazione socioeconomica del Paese.

A fronte di un tale quadro, dunque, le Università dovrebbero essere il trampolino di lancio per garantire maggiore produttività e forza lavoro. Infatti, richiamando la legge 341 del 1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, si evidenza di come le Università italiane rappresentino il più alto livello di istruzione del Paese, ed essendo istituzioni di alta cultura sono deputate alla formazione superiore, al progresso delle scienze ed alla ricerca. Tuttavia, i metodi didattici che vengono posti in essere, al fine di formare gli studenti, non sono sufficienti a garantire una preparazione che oltre ad essere teorica, sia anche capace di stimolare le competenze pratiche per una maggiore predisposizione al mondo lavorativo. A supporto dell’effettiva sussistenza della necessità cui la presente proposta di legge si propone di rispondere, è opportuno considerare l’analisi derivante dagli ultimi dati Eurostat, i quali spiegano che l’Italia è al penultimo posto in Europa (dopo solo la Grecia) per occupazione dei suoi laureati a tre anni dalla conclusione della carriera di studi.

Inoltre, l’OCSE, nel suo rapporto annuale Education at glance, pubblicazione che analizza i sistemi di istruzione di trentaquattro Paesi membri e li elabora con i dati relativi ai tassi di occupazione e disoccupazione per livello di studio, ha sottolineato la stretta correlazione tra il numero di laureati e lo sviluppo economico di un territorio e come la riduzione del numero dei laureati meridionali produca ripercussioni negative sulla situazione economica e culturale di quell’area del Paese.

La presente proposta intende, dunque, andare incontro a queste esigenze, tenendo conto dell’autonomia universitaria, riconosciuta all’art. 33 ult.co., Cost., nella forma della potestà di auto-organizzazione,

 

 

garantendo lo sviluppo delle soft-skills – o competenze trasversali – a tutti gli studenti, ovvero quelle competenze e capacità trasversali sempre più richieste per lavorare nelle organizzazioni. Tra queste rientrano: le abilità comunicative, il pensiero critico e creativo, la risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di parlare in pubblico, la capacità di leadership e la capacità di negoziazione.

Viene istituito, inoltre, un processo di trasparenza e un documento di trasparenza che possano monitorare il processo di implementazione delle suddette competenze trasversali.

Al fine di utilizzare le competenze teoriche acquisite sin dai primi anni universitari, per rendere l’ingresso dello studente al mondo lavorativo meno traumatico e coerente con il percorso di studio maturato, inoltre, la presente proposta mira a facilitare l’acquisizione di esperienze pratiche anche mediante tirocini curriculari o extracurriculari, o ancora con altre forme di collaborazione con realtà professionali locali, nazionali o internazionali. Per garantire una maggiore consapevolezza dello studente a che tipo di esperienza lavorativa sia più affine al suo percorso di studio, è necessario auspicare anche ad un potenziamento del cd. career service in modo da orientare, monitorare e consigliare lo studente, rendendo più agevole la scelta da adottare.

 

La presente proposta di legge prevede:

–              Art. 1: prevede l’insegnamento delle competenze trasversali negli istituti post secondari pubblici e privati, ovvero la combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano la persona a gestire in modo flessibile e appropriato tutti i contesti di vita, ritenendole necessarie per la facilitazione dell’entrata nel mondo del lavoro, fondamento del capitale sociale e relazionale del Paese.

–              Art. 2: si prevede che ciascuno studente iscritto a un corso di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico acquisisca crediti formativi universitari (CFU) attraverso lo svolgimento di un’esperienza pratica che permetta il contatto diretto con le realtà professionali, quale attività formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio, in Italia e all’estero, permettendo agli studenti di maturare una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

–              Art. 3: istituzione di un documento di trasparenza, la cui stesura è subordinata al rispetto di linee guida nazionali che prevedono delle analisi e tecniche specifiche, al fine di assicurare che il processo educativo e di crescita di competenze trasversali per gli studenti accademici sia correttamente implementato.

 

 

 

Art 1.

-Insegnamento delle abilità trasversali-

 

  1. Al fine di porre in essere le condizioni per un’istruzione aperta e inclusiva, che promuova le condizioni necessarie per rendere effettivo il diritto al lavoro, in linea con quanto previsto dal traguardo 4.4 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, “Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale” e con lo scopo di sostenere questi valori anche attraverso il sistema educativo universitario, è introdotto l’insegnamento delle competenze trasversali negli istituti post secondari pubblici e privati, definite come la combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano la persona a gestire in modo flessibile e appropriato tutti i contesti di vita, ritenendo le stesse necessarie per la facilitazione dell’entrata nel mondo del lavoro, fondamento del capitale sociale e relazionale del Paese.
  2. L’insegnamento e l’educazione alle abilità trasversali deve muovere dall’esplicito riconoscimento di queste ultime come fonte di valore aggiunto per gli studenti e per la società tutta, e deve riguardare le seguenti aree:
  3. Abilità comunicative, ovvero comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici);
  4. Gestione e pianificazione del tempo di lavoro, ovvero capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzando le risorse a propria disposizione;
  5. Intelligenza emotiva, ovvero capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni;
  6. Pensiero critico e creativo, ovvero capacità di analisi e combinazione di informazioni esistenti al fine di generarne delle nuove. Capacità di immaginare e proporre idee originali e differenti da quelle già in uso, dalle quali ricavare elementi applicativi;
  7. Soluzione di problemi, ovvero pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa natura (tecnico-operativi, relazionali, organizzativi) tenendo conto anche delle logiche di contesto;
  8. Leadership, ovvero la capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia;
  9. Capacità di lavorare in gruppo, ovvero operare attivamente nel gruppo di lavoro per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi;

 

 

 

  1. Capacità di parlare in pubblico, ovvero l’abilità di saper organizzare adeguatamente le argomentazioni di fronte a numerosi e diversificati interlocutori e trasmettere con sicurezza ed efficacia le proprie idee;

 

 

 

Art 2.

– Svolgimento da parte degli studenti universitari di esperienze pratiche obbligatorie, che meglio possano favorire la conoscenza e l’entrata nel mondo del lavoro –

 

  1. Nel pieno riconoscimento e rispetto di quanto stabilito dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, si prevede che ciascuno studente iscritto a un corso di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico acquisisca almeno due crediti formativi universitari (CFU) attraverso lo svolgimento di un’esperienza pratica che permetta il contatto diretto con le realtà professionali, quale attività formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio, in Italia e all’estero. L’inserimento di tale esperienza pratica nel piano studi come attività obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo

universitario risponde a un duplice fine: primariamente, si permette agli studenti di maturare una conoscenza diretta del mondo del lavoro, prima dell’ingresso nello stesso in qualità di laureati, in secondo luogo, tali esperienze rappresentano un primo “banco di prova” dove gli studenti sono chiamati a verificare e potenziare le competenze trasversali acquisite durante il corso di laurea, secondo le modalità previste agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

  1. Si intendono esperienze pratiche: tirocini, forme di partenariato con imprese ed enti, sottoscrizione di protocolli d’intesa con le camere di commercio locali che permettano agli studenti di svolgere progetti sul campo, attività di job shadowing e gite di formazione che permettano di sviluppare le conoscenze e competenze attraverso un’osservazione partecipativa.
  2. Le attività al comma 2, art.2, sono finalizzate ad agevolare le scelte professionali e potenziare la futura occupabilità degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, e devono pertanto assolvere a criteri di coerenza con gli obiettivi formativi di ciascun corso di laurea, secondo quanto stabilito dai regolamenti didattici di ateneo. La valutazione dell’adeguatezza delle esperienze pratiche è demandata al personale accademico e tecnico-amministrativo qualificato dell’università. Tali soggetti si occupano altresì di quantificare i CFU attribuiti a ciascuna esperienza pratica, sulla base della sua tipologia e durata, e dell’impegno richiesto allo studente. L’esperienza pratica, infatti, deve presentare i requisiti necessari affinché le si possano attribuire un minimo di due CFU obbligatori. Tuttavia, le possono essere attribuiti
  3. più crediti formativi, fino a un massimo di nove, a seconda delle caratteristiche dell’attività stessa. La decisione finale spetta congiuntamente al direttore del corso di laurea e al direttore del career service d’ateneo.
  4. Allo scopo di supportare i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento delle esperienze pratiche in piano studi illustrato nel comma 3, art. 2, si rimanda alle disposizioni transitorie della presente proposta di legge per la diffusione di linee guida nazionali per la classificazione della attività pratiche e relativi CFU.

 

 

 

Art. 3

– Processo di trasparenza –

 

  1. Al fine di assicurare che il processo educativo e di crescita di competenze trasversali per gli studenti accademici sia correttamente implementato, si istituisce un processo di trasparenza per ogni ateneo coinvolto. Questo processo istituisce, in forma obbligatoria, la scrittura e la pubblicazione da parte di ogni ateneo di un documento di trasparenza e comunicazione dell’esecuzione e implementazione delle competenze trasversali, così come elencate e descritte nel comma 2, art 1.
  2. Il processo di trasparenza ha come obiettivi:
  3. La comunicazione dei dati relativi all’esecuzione ed implementazione delle direttive e raccomandazioni presenti nella legge;
  4. Un processo di comparazione che garantisca un confronto sistematico con l’implementazione delle medesime competenze trasversali in altri atenei. Ciò garantirà alle università di compararsi con le migliori e di migliorare;
  5. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e in tal senso le università hanno delle responsabilità nella preparazione dei cittadini e studenti. Il mondo accademico deve riflettere il mondo professionale e le esigenze di quest’ultimo, che cambiano e si innovano. Il documento di trasparenza ha come obiettivo un’analisi oggettiva e guidata da dati dell’impatto delle competenze trasversali insegnate nelle rispettive università.
  6. Come enunciato nel comma 1, art 3., il processo di trasparenza istituisce in forma obbligatoria la scrittura e la pubblicazione da parte di ogni ateneo di un documento di trasparenza e

 

 

comunicazione dell’esecuzione e implementazione delle competenze trasversali. La certificazione di tale l’implementazione deve seguire linee guida nazionali che comprendono

delle analisi e tecniche specifiche. Queste linee guida nazionali sono istituite in forma obbligatoria e consistono in:

  1. Il documento di trasparenza deve essere in formato “pdf” e quindi accessibile a tutti i dispositivi elettronici dei cittadini;
  2. Il documento di trasparenza deve essere di facile accessibilità e ricerca sul sito internet di ogni università;
  3. Il documento di trasparenza deve contenere indicatori e la struttura a portfolio menzionata nel comma 4, art 3. della presente legge;
  4. Il documento di trasparenza deve fare riferimento a risultati degli anni precedenti ed evidenziare il cambiamento avvenuto durante l’anno accademico;
  5. Il documento di trasparenza in riferimento all’anno accademico va redatto in modo perentorio prima della fine dello stesso anno solare.
  6. Nell’obiettivo di migliorare ed espandere il processo di trasparenza la redazione del documento di trasparenza è flessibile nella struttura e contenuto. È essenziale però che questa flessibilità al suo interno tenga conto della valutazione del riscontro di studenti, facoltà e aziende. In tal senso, all’interno del documento di trasparenza, si istituisce la creazione di una raccolta il cui fine ultimo è quello di documentare competenze, padronanza di conoscenze, sviluppo di interessi, impegno e motivazioni, dei tre portatori di interesse coinvolti: studenti, facoltà e aziende. Ciò rappresenta un approccio collaborativo per la valutazione e l’accertamento del processo di apprendimento che coinvolge gli attori chiave.
  7. La finalità consiste in una maggiore consapevolezza della Università di ciò che è stato implementato. Ciò rimane un mezzo per un’analisi il cui obiettivo finale è la redazione del documento di trasparenza;
  8. Il riscontro avviene attraverso una valutazione di impatto tramite sondaggio. Il sondaggio viene compilato dagli studenti alla fine dell’anno accademico, dalle università, e nello specifico dai professori a fine del corso insegnato, e in ultimo dalle aziende a sei mesi dall’assunzione o inizio del tirocinio.
  9. I dati vengono raccolti e analizzati dal dipartimento della facoltà che si occupa della redazione del processo di trasparenza;
  10. L’analisi ex post dei dati raccolti porterà da un lato all’inserimento dei risultati più importanti nel documento di trasparenza, dall’altro ad implementare ex ante modalità di sviluppo di competenze trasversali più efficaci.

 

 

 

  1. Al fine di implementare un sondaggio efficace è essenziale una strategia di valutazione di impatto. Essa deve essere composta da indicatori obbligatoriamente condivisi fra facoltà e deve avvenire tramite il coinvolgimento di enti e portatori di interesse:
  2. Lo sviluppo di indicatori di valutazione dell’impatto delle soft skills accademiche viene portato avanti da una collaborazione fra 3 enti statali: ISTAT, ANVUR e ISFOL. La sinergia fra questi tre enti nazionali è in grado di sviluppare indicatori e strumenti di ricerca condivisi fra atenei. Ciò porta ad una migliore raccolta di dati, della loro analisi e interpretazione volta ad un miglioramento delle politiche nazionali sulla formazione universitaria;
  3. Al fine di valutare i riscontri ottenuti dopo l’entrata in vigore della presente legge sarà necessaria una verifica d’impatto della regolazione (VIR).

 

 

 

Art. 4

-Copertura finanziaria-

Dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

Art. 5

-Entrata in vigore-

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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