Giugno 29, 2019

Per un’integrazione tra scuole e territorio

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa di: ALMA, DI PALMA, FUSCO, PITÒ, RIGO E SAVANCO

 

Disposizioni per l’effettività delle attività e interventi aventi obiettivi sociali sul territorio della scuola secondaria di secondo grado

 

CARI PRESENTI – La natura fluida, interdipendente e fortemente globale dei fenomeni socio culturali, economici e politici impongono un cambio di prospettiva, superando l’unilateralismo, che permetta di approcciarsi ai problemi in base alle differenti parti considerando l’insieme di esse. La prospettiva sistemica è, quindi, necessaria ed è fondamentale per costruire una legislazione ecologica non ignorante delle svariate specificità della natura umana rispetto alle quali intende operare. Inoltre, il futuro prossimo di ogni Comunità è rappresentato dalla scuola e da chi sarà il prodotto educativo di essa e la fruizione degli strumenti culturali, nonché la coltivazione della sensibilità civica e della solidarietà le quali fanno parte dei più importanti sviluppi cognitivi dell’individuo sociale rappresentando una sfida epocale non ignorabile.

 

Considerate l’insieme degli aspetti presi in valutazione, la presente proposta legge prevede l’apertura, con gli strumenti adeguati e con il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, della Comunità Scolastica verso il territorio in maniera attiva divenendo lo snodo di reti sociali complessi. La scuola si deve porre come agente del cambiamento del territorio, animandolo e interagendo con esso in maniera positiva. Le criticità sociali, nel quadro degli obiettivi People dell’Agenda 2030 dell’ONU, come l’emergenza educativa, l’abbandono scolastico, povertà culturale, diseguaglianze sociali e deficit di integrazione hanno un carattere di territorialità e con specificità diverse che si pongono in essere in ogni realtà del nostro paese.

 

Pertanto, emerge la necessità di sistematizzare globalmente gli strumenti e  gli obblighi di interventi da parte delle istituzioni scolastiche con azioni locali. Non sono sufficienti nel lungo termine le azioni con carattere contingente di cui le scuole si fanno carico anche con con prodotti virtuosi ma è necessario definire il quadro nel quale la scuola è un attore sociale fondamentale e che possa incidere sull’ambiente che la circonda.

 

Gli ampi margini concessi dall’autonomia scolastica [D.P.R: 275/99 e ss.mm.ii.] sono lo strumento fondamentale attraverso il quale sistematizzare l’interventismo della scuola sul territorio con la collaborazione delle realtà locali, attraverso le quali la scuola si pone come attore sociale. Lo strumento fondamentale da noi introdotto è la Conferenza Scuola – Territorio per rilevare il quadro dell’ambiente sociale locale e le criticità sociali che esso subisce. Quest’ultima è il protocollo attraverso il quale l’Istituzione scolastica cerca, sollecita e riceve contatti con le realtà locali, dialoga con esse e produce una relazione che recepisce nel PTOF, in concertazione con le differenti prospettive alle stesse criticità locali, con l’obiettivo di programmare interventi propri e con le realtà locali sul territorio attraverso una programmazione progettuale che prevede il coinvolgimento dell’intera Comunità Scolastica. Inoltre, prevediamo un spazio sul portale dell’Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa per lo scambio di esperienze positive, buona pratiche. Infine, prevediamo il ricorso al Bilancio Sociale dell’istituzione scolastica per misurare l’interazione con il territorio della scuola e gli effetti prodotto dall’azione sociale della scuola.

 

 

 

Art. 1

(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

 

  1. La presente legge è finalizzata al miglioramento dell’istruzione attraverso una visione integrata della complementarietà e dell’interdipendenza sia tra le diverse dimensioni di sviluppo del capitale umano, sia tra i diversi problemi che rappresentano un ostacolo a tale sviluppo. A tal fine, la scuola si afferma come agente del cambiamento verso forme di sviluppo sostenibile all’interno del contesto territoriale in cui opera.
  2. La presente legge dà piena attuazione all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali di cui all’art.1 comma 2 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
  3. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche svolgono attività funzionali all’individuazione, programmazione e superamento delle criticità nel contesto territoriale dove operano.

 

Art. 2

(Conferenza Scuola-Territorio: finalità e composizione)

  1. Nel pieno riconoscimento di quanto stabilito dall’art. 1 cc. 2, 7 m) e 14 5) della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di rendere effettiva l’apertura della comunità scolastica alle realtà locali, nonché il pieno coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell’attività di programmazione territoriale della scuola, e con lo scopo di realizzare gli obiettivi della presente legge, ogni istituzione scolastica secondaria di secondo grado istituisce la Conferenza Scuola-Territorio.
  2. La Conferenza Scuola-Territorio, attraverso la concertazione tra le parti e mediante un approccio sensibile alla dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, e in linea con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, persegue le seguenti finalità:
  3. rilevare le problematiche del territorio – diseguaglianze sociali e squilibri territoriali, abbandono scolastico, povertà materiale e culturale, devianza, integrazione di studenti stranieri e di altri soggetti vulnerabili e altre criticità che impediscono o limitano lo sviluppo della crescita umana – e predisporre azioni idonee al superamento delle suddette;
  4. individuare iniziative educative che focalizzino e perseguano lo sviluppo del capitale umano degli studenti – anche attraverso l’educazione allo sviluppo sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura di pace e di non violenza, alla cittadinanza globale, alla valorizzazione delle diversità culturali – e tradurre le stesse in attività da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

 

  1. La Conferenza Scuola-Territorio è composta dal dirigente scolastico, con funzioni di presidente; dal consiglio d’istituto, integrato dai docenti con funzione strumentale alla redazione del PTOF e all’apertura al territorio; da almeno due rappresentanti delle realtà locali, di natura istituzionale, culturale, sociale o economica, su invito deliberato del dirigente scolastico o su adesione volontaria degli stessi.
  2. Il dirigente scolastico convoca la Conferenza Scuola-Territorio in via ordinaria ogni tre anni, in tempi ragionevoli rispetto all’elaborazione del PTOF e alla stesura del bilancio sociale; è inoltre prevista la possibilità di convocazioni straordinarie su iniziativa del dirigente scolastico o della maggioranza dei componenti del consiglio d’istituto o su richiesta delle altre parti di cui al comma 3 del presente articolo.
  3. Qualora si ritenga più efficace un’azione congiunta nel perseguimento dei fini di cui al comma 2, è prevista la possibilità di convocare la Conferenza Scuola-Territorio in forma unificata da parte delle istituzioni scolastiche operanti nello stesso ambito territoriale.

Art. 3

(Modificazioni e integrazioni nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa)

 

  1. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, è sostituito da quanto segue: «Art. 3. – (Piano triennale dell’offerta formativa). –
  2. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti e con l’integrazione dei riscontri della Conferenza Scuola-Territorio, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa e collaborazione con le realtà locali che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
  3. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e delle criticità ad esse correlate, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
  4. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
  5. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
  6. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
  7. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico tenuto conto dei riscontri della Conferenza Scuola-Territorio. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.
  8. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio attraverso la Conferenza Scuola-Territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

 

 

Art. 4

(Valutazione delle attività)

Ai sensi della direttiva n.36 del 18 Agosto 2016, con riferimento alla nota esplicativa n.3 – prot. n. 6844 del 19 Aprile 2018, richiamata dalla nota esplicativa n.4 – prot. n. 5622 del 2 Aprile 2019, si inserisce nella sezione “Documenti da caricare” della parte terza del Portfolio del dirigente scolastico una relazione della Conferenza Scuola-Territorio di cui l’art. 2 della presente legge, con lo scopo di fornire al nucleo di valutazione uno strumento per verificare l’effettiva azione del dirigente di creare un collegamento tra scuola e le realtà locali. La relazione può essere sostituita dal verbale, con le stesse modalità di approvazione da parte dei presenti ai lavori. Ulteriori tecnicità sono rimandate a note esplicative della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, MIUR.

Art. 5

(Modificazioni e integrazioni nella stesura del Bilancio sociale)

  1. All’Art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 al periodo «sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all’articolo 2, comma 5» è aggiunto quanto segue: «secondo un criterio di armonizzazione della tempistica del procedimento di valutazione con quella di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni»;
  3. b) il comma 1 d) 1 «pubblicazione,   diffusione   dei   risultati   raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in  una  dimensione  di trasparenza sia in una dimensione di  condivisione  e  promozione  al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.» è modificato in «pubblicazione,   diffusione   dei   risultati   raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in  una  dimensione  di trasparenza sia in una dimensione di  condivisione  e  promozione  al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza che in una dimensione di coordinamento dei soggetti che sul territorio condividono con l’istituzione scolastica le politiche educative.»

 

Art. 6

(Rete nazionale della scuola sociale)

  1. Sul portale INDIRE è istituita una sezione denominata Rete Nazionale della Scuola Sociale attraverso la quale le istituzioni scolastiche e le realtà locali pubblicano esperienze, buone pratiche e proposte concernenti il perseguimento dell’articolo 1 della presente legge.

 

Art. 7

(Deleghe )

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 8

(Disposizione transitorie e finali)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

All’attuazione del presente disegno di legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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